Persone Fisiche

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono scegliere di fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 26% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.
Con il Decreto di Stabilità, all’art. 15, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro annui» con: «per importo non superiore a 30.000/00 euro annui».
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Chi effettua una liberalità in denaro a una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 26% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.
In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Imprese

In alternativa alla deducibilità prevista, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Con il Decreto di Stabilità, all’art. 100, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro annui» con: «per importo non superiore a 30.000/00 euro».
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In tutti i casi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario conservare (per 5 anni) la relativa attestazione di donazione, vale a dire:

  • la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
  • le note contabili o l’estratto conto emesso dalla Banca, in caso di bonifico o Rid;
  • l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.

NB. Sono agevolabili fiscalmente solo le donazioni effettuate tramite sistemi bancari, elettronici e bollettini postali